Go Back   Forum > OT-Forum > Libertà Digitali

LOGIN

Register FAQ Live Now! Rules Live TV Arcade Search Today's Posts Mark Forums Read






× Notice: This forum is read-only.The content of the community may not be verified or updated. More info
Reply
 
Thread Tools Search this Thread Display Modes Translate
  #1  
Old 12-13-2006, 01:51 AM
petrescu petrescu is offline
Moderatore
 

Join Date: Mar 2006
Location: Salentu:lu sule,lu mare,lu jentu
Posts: 3,526
petrescu is on a distinguished road
Default

USA: condividere file è reato


Washington - Una delle tesi di punta per i legali di EFF impegnati a difendere gli utenti del P2P in tribunale contro le denunce dei discografici di RIAA viene a cadere. La differenza tra la condivisione di file da parte di un utente P2P e l'effettivo download di quei file da parte di altri utenti non esiste più.

A deciderlo è stato nelle scorse ore un giudice federale, che ha annullato lo stretto confine esistente tra le due azioni, giudicando la messa a disposizione dei contenuti come una distribuzione effettiva dei suddetti, sanzionabile secondo i termini di legge.

Nel caso oggetto della decisione, all'accusato Dave Perez veniva contestato l'uso del network di condivisione di Kazaa, FastTrack. La sua difesa si è focalizzata sul fatto che RIAA dovrebbe essere chiamata a dimostrare che anche solo un caso di download dei file si sia verificato, per poter dichiarare l'esistenza di un reato di infrazione del copyright.

La legge americana, infatti, parla anacronisticamente di "distribuzione" di un prodotto protetto dai diritti d'autore in riferimento ad oggetti fisici siano essi libri, DVD o compact disc musicali. E secondo EFF, come una biblioteca liberamente accessibile non può essere considerata corresponsabile degli eventuali utilizzi illegittimi che qualcuno potrebbe fare dei contenuti, gli utenti del P2P dovrebbero essere giudicati irresponsabili rispetto ad eventuali infrazioni del copyright da parte di chi i file li scarica.

Ma le eccezioni sollevate dalla difesa sono servite a poco, e il giudice Ann Aiken ha sentenziato che rendere le canzoni disponibili per il download è distribuzione, ed è quindi reato. Per quanto gli osservatori segnalino come improbabile la trasformazione del giudizio in un precedente concretamente utilizzabile dagli avvocati dell'industria, è parimenti interessante notare come sia la prima volta che si verifichi un caso del genere.

Volendo fare un parallelo con la situazione italiana, la vituperata Legge Urbani, per quanto sia stata emendata nel marzo del 2005 e siano state presentate ulteriori proposte di modifica, continua a distinguere nettamente chi scarica da chi condivide, prevedendo sanzioni diverse per i due casi. Una legge considerata dai più anacronistica, se si considera che le moderne piattaforme di condivisione (BitTorrent su tutte) sono progettate per legare indissolubilmente la condivisione/distribuzione con il mero atto di download.

www.punto-informatico.it
__________________
VISITA LA MIA PAGINA FACEBOOK


Reply With Quote
Reply







Thread Tools Search this Thread
Search this Thread:

Advanced Search
Display Modes

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

vB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off
Forum Jump


All times are GMT +2. The time now is 09:17 PM.


Powered by: vBulletin Copyright ©2000 - 2023, Jelsoft Enterprises Ltd.
Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.1.0 ©2007, Crawlability, Inc.